Art. 3.
(Princìpi per l'attribuzione e la ripartizione dei contributi dello Stato).

      1. Nella ripartizione del FUS, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il Ministro per i beni e le attività culturali assegna una quota del medesimo Fondo, significativamente maggiorata, alle fondazioni che hanno in organico un corpo di ballo stabile, secondo

 

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la dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con decreto del Ministro delegato per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, nella fase di trasformazione degli enti lirici in fondazioni tra il 1996 e il 1998, ai sensi del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, e successive modificazioni, o secondo la dotazione organica fissata al 31 ottobre 1973 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 novembre 1973, n. 811. Un'ulteriore maggiorazione è assegnata alle fondazioni che hanno una scuola di ballo stabile, con corsi di formazione pluriennali completi, con rilascio di diploma alla conclusione dell'intero ciclo formativo.
      2. La somma del FUS attribuita a ciascuna fondazione ai sensi del comma 1 è assegnata per almeno tre anni.
      3. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante la ripartizione del FUS ai sensi di quanto disposto dal comma 1, stabilisce altresì per le fondazioni dotate o meno di un proprio corpo di ballo:

          a) l'obbligo di stabilire una programmazione percentualmente bilanciata tra gli spettacoli d'opera lirica e di balletto, inserendo i titoli degli spettacoli di balletto nel bilancio previsionale di esercizio, relativo alla programmazione, ai fini dell'approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) il vincolo di impiego di una percentuale significativa delle somme destinate alla produzione degli spettacoli, non inferiore al 20 per cento delle spese globali di produzione, alla produzione o alla co-produzione di balletti.